![Il Congresso di Stato in regime di ordinaria amministrazione](https://sanmarinortv.sm/media/cache/fe_article_detail_full_half/uploads/img/photo/a8/a8579f3956ce95339b75f552e7b00b2e2bfea87b26593.gif)
Il Governo e le Commissioni in questa fase operano in ordinaria amministrazione. Possono occuparsi solo della gestione degli affari correnti. E da questi sono escluse le deliberazioni concernenti: acquisto, vendita o permuta di beni immobili; acquisto, vendita o permuta di beni mobili di rilevante valore; adozione e approvazione di piani particolareggiati, sottoscrizione delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici; conferimenti di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni; liberalità e contribuzioni di qualsiasi natura a favore di persone fisiche e giuridiche o di associazioni ed enti. Non possono essere emanati atti normativi. Sono consentite deroghe a tutto ciò solo in casi eccezionali come calamità naturali o eventi gravissimi e imprevedibili.
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