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FAQ Progetto di Legge Distretto Economico Speciale a fiscalità agevolata

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha predisposto un approfondimento con le FAQ sul pdl del DES

15 dic 2022

1. Che cos'è il Distretto Economico Speciale (DES)?

Il DES è un distretto fisico, non concentrato in un’unica area territoriale, che offre la localizzazione di imprese operanti in specifici settori di attività non concorrenziali con la realtà economica esistente con regime fiscale agevolato.

2. Che cos’è la residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

La residenza fiscale non domiciliata (RFND) è un permesso turistico, superiore ai 30 giorni ed inferiore ai 150 giorni, per chi soggiorna presso le strutture del DES.

3. Quali sono i soggetti che fanno parte del DES?

I soggetti che fanno parte del DES sono:

la società di gestione e le sue partecipate che realizzeranno l’investimento e il piano industriale;

le imprese clienti che si stabiliranno all’interno del DES;

i residenti fiscali non domiciliati (RFND).

4. Quali sono i requisiti per poter richiedere la residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

La residenza fiscale non domiciliata (RFND) è concessa alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:

a)    Non abbiano condanne in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero;

b)    Non abbiano la propria residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino o in Italia;

c)    Non siano stati fiscalmente residenti a San Marino o in Italia negli ultimi sette anni precedenti la presentazione della domanda;

d)    Non siano stati destinatari della misura di espulsione dalla Repubblica;

e)    Non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all’art. 33 della legge n° 118/2010;

f)    Non sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

g)    Non sussistano condizioni ostative all’ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alle forze dell’ordine;

h)    Soggiornino all’interno delle strutture del DES per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre);

i)    Ottemperino al pagamento dell’imposta sostitutiva annuale (FLAT-TAX).

5. Italiani e Sammarinesi possono richiedere la Residenza Fiscale non Domiciliata (RFND)?

Italiani e sammarinesi possono richiedere la Residenza Fiscale non Domiciliata (RFND) soltanto se non sono stati fiscalmente residenti in Italia o a San Marino negli ultimi sette (7) anni precedenti la presentazione della domanda.

6. Chi gestirà il DES?

Il DES dovrà essere gestito da una società di gestione che fornisce ed eroga, anche per il tramite delle società da essa controllate, i servizi alle imprese clienti e alle persone fisiche RFND. Chiunque fosse interessato alla realizzazione di un DES dovrà costituire una società per azioni con capitale sociale minimo, interamente versato con conferimenti in denaro, di € 50.000.000,00 e il patrimonio netto della stessa dovrà essere incrementato nei successivi sei anni fino a € 200.000.000,00. Inoltre dovrà presentare un piano industriale che indichi i titolari effettivi della società, realizzi investimenti in infrastrutture del settore ricettivo nelle primarie classi di categoria garantendo almeno 1000 posti letti, favorisca il recupero di immobili mediante la propria riqualificazione e realizzi il progetto d’investimento in 7 anni di importo uguale o superiore a € 300.000.000,00. Sarà lo Stato attraverso la Commissione Finanze a valutare le richieste e i progetti pervenuti e autorizzare la qualifica di società di gestione del DES.

7. Quali sono le imprese clienti che si possono localizzare nel DES?

Le imprese clienti che si possono localizzare nelle strutture del DES per la loro attività d'impresa possono operare in settori strategici predeterminati, concordati tra la società di gestione e lo Stato, ed in regime di non concorrenza con le imprese presenti e già operanti nella Repubblica di San Marino. Non è ammessa l'adesione al DES di imprese già residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana nei dieci anni precedenti la domanda di adesione.

8. Chi autorizza l'adesione al DES delle imprese clienti?

La richiesta di adesione nel DES delle imprese clienti è soggetta al parere vincolante autorizzativo della Commissione Finanze che ne verifica i requisiti e garantisce la non concorrenza con le imprese esistenti.

9. Quali sono i benefici e le limitazioni del regime di residenza fiscale non domiciliata (RFND)?

L’ottenimento della residenza fiscale non domiciliata (RFND) dà diritto al soggiorno temporaneo in un luogo sicuro, strategico e con servizi di alto valore. I titolari di residenza fiscale non domiciliata (RFND):

a)    Non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera;

b)    non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza;

c)    non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall’Istituto Sicurezza Sociale;

d)   non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale;

e)   non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.

10. Il rilascio delle residenze fiscali non domiciliate (RFND) può creare problemi al percorso di associazionismo europeo?

Nel corso degli anni il regime “non dom” è stato adottato da vari altri Paesi europei tra cui Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Spagna, Portogallo, Francia, Malta, Grecia, Cipro e solo recentemente anche dall’Italia. Tutti con lo scopo di attrarre nel proprio Paese stranieri facoltosi, con l’obbiettivo non tanto di incrementare il gettito erariale, ma di agevolare la residenza a personaggi con patrimoni importanti in grado di generare reddito e ricchezza. Trattasi di regimi fiscali “leciti”, nel senso che non vengono considerati dalla Commissione europea come facenti parte di una concorrenza fiscale “dannosa”, posta in essere come forma di elusione fiscale. Le imposte sul reddito personale rientrano nella competenza dei singoli Stati e i regimi sono tutti compatibili con i principi comunitari e con le linee-guida OCSE tanto da non potere essere qualificati come “harmful tax practices”.





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