L' accordo sancisce l’impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza per potenziare l’attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale, la lotta al terrorismo internazionale, al traffico di migranti, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di stupefacenti. E' un modello di cooperazione già elaborato in ambito Interpol e prevede, in particolare, l’impegno bilaterale per le operazioni speciali delle «consegne sorvegliate» e delle attività sotto copertura. Il testo rimanda a intese attuative l’eventuale pianificazione di servizi misti mirati e l’individuazione degli uffici di polizia autorizzati alla collaborazione. E' prevista la creazione di un canale di comunicazione tra i punti di contatto nazionale, nonché lo scambio di assistenza nel campo della formazione del personale di polizia. L’atto normativo regolamenta, inoltre, il trattamento dei dati personali e delle informazioni di carattere sensibile, stabilendo che siano utilizzate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sottese all’Accordo nel rispetto della normativa interna e internazionale, così come sono disciplinati la presentazione, l’esecuzione e il diniego di una richiesta di assistenza. Si può dire di no quando l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza o agli interessi nazionali dello Stato della parte richieste, oppure se è in conflitto con le leggi nazionali o con gli impegni internazionali o ancora se la richiesta non è collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza, ma anche se l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini svolte dall'altra Parte. L'accordo prevede la possibilità di convocare riunioni e condurre consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione, stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie e della ripartizione delle spese connesse all’attuazione dell’intesa.
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