Il sorprendente giudizio emesso con la sentenza n.1 del 12/03/2005 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, ribadito con sentenza n.10 del 16/12/2013 ha avuto la conseguenza che nessuna legge qualificata può essere sottoposta a referendum.
Allora un Governo furbo, d’ora in avanti, farà emettere dalla sua maggioranza solo leggi qualificate, magari anche retroattive, per cui nessuna legge potrà essere sottoposta a referendum.
Che con le sentenze sopra indicate si sconfessi la stessa legge qualificata n.1 del 25/05/2013 – del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare-, sembra che il Collegio non se ne preoccupi mutilando il referendum abrogativo, anzi annullandolo, anche contro la volontà dello stesso Consiglio Grande e Generale che aveva creato la legge.
L’articolo 3 della legge citata indica quando il referendum abrogativo è ammesso, salvo diverse specie di materie: costituzionali, di bilancio, eccetera, ma non dice che le leggi qualificate non siano sottoponibili a referendum, nonostante le disquisizioni del Collegio sulla gerarchia delle fonti, che a mio avviso non c’entra nulla con la sottoponibilità al referendum.
Bisognerà dunque attenersi all’articolo 20: referendum propositivo o di indirizzo, per aggirare le innovazioni e le limitazioni poste dal Collegio, proponendo ad esempio che ogni legge, ordinaria o qualificata sia sottoponibile a referendum.
Comunicato stampa di Roberto Tamagnini (Sinistra Unita)
Allora un Governo furbo, d’ora in avanti, farà emettere dalla sua maggioranza solo leggi qualificate, magari anche retroattive, per cui nessuna legge potrà essere sottoposta a referendum.
Che con le sentenze sopra indicate si sconfessi la stessa legge qualificata n.1 del 25/05/2013 – del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare-, sembra che il Collegio non se ne preoccupi mutilando il referendum abrogativo, anzi annullandolo, anche contro la volontà dello stesso Consiglio Grande e Generale che aveva creato la legge.
L’articolo 3 della legge citata indica quando il referendum abrogativo è ammesso, salvo diverse specie di materie: costituzionali, di bilancio, eccetera, ma non dice che le leggi qualificate non siano sottoponibili a referendum, nonostante le disquisizioni del Collegio sulla gerarchia delle fonti, che a mio avviso non c’entra nulla con la sottoponibilità al referendum.
Bisognerà dunque attenersi all’articolo 20: referendum propositivo o di indirizzo, per aggirare le innovazioni e le limitazioni poste dal Collegio, proponendo ad esempio che ogni legge, ordinaria o qualificata sia sottoponibile a referendum.
Comunicato stampa di Roberto Tamagnini (Sinistra Unita)
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