La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha più volte ricordato pubblicamente, nelle comunicazioni scritte indirizzate alle liste, nelle riunioni con le liste stesse ed in ogni altra occasione, che la legge non ammette l’affissione ed esposizione di stampati e manifesti di propaganda elettorale, al di fuori dei tabelloni appositamente predisposti sul territorio per tutte le liste. E’ vietata qualunque altra affissione/esposizione in luogo pubblico ed anche in spazi privati visibili dall’esterno, comprendendo perfino palloni e aerostati.
Domenica scorsa abbiamo chiesto ad un partito di rimuovere i propri manifesti dalle vetrine della sede temporanea della propria coalizione, spiegando cosa dice la legge. E nella riunione di lunedì scorso (appena due giorni fa) si è nuovamente spiegato che la legge esclude dal divieto solamente “le normali e permanenti insegne indicative delle sedi” dei partiti, non quelle create ad hoc per la campagna elettorale.
Tutti abbiamo compreso la motivazione di queste disposizioni: evitare che le liste distribuiscano manifesti ed immagini elettorali sul territorio con la scusa dell’affitto di spazi privati (con visibilità pubblica). In questo modo infatti si elude un chiaro divieto di legge.
Abbiamo invitato ed invitiamo ad evitare inutili polemiche, a rispettare le regole e ad adottare un atteggiamento di dialogo verso gli avversari e meno da caccia alle streghe. A volte basta una telefonata per segnalare al diretto interessato il proprio errore.
Si riportano (nuovamente) le norme della Legge 36/1997 sull’argomento:
- Art. 2: “Dalla data di apertura della campagna elettorale, …. l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentativi del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.”
- Art. 6: “1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato”. Com’è noto, gli spazi in cui è consentita la propaganda elettorale sono i tabelloni appositamente predisposti sul territorio per tutte le liste. 2. “Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione do quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all’aperto, di cui all’articolo 8. E’ altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.
- “3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti dei movimenti e delle associazioni politiche”.
Domenica scorsa abbiamo chiesto ad un partito di rimuovere i propri manifesti dalle vetrine della sede temporanea della propria coalizione, spiegando cosa dice la legge. E nella riunione di lunedì scorso (appena due giorni fa) si è nuovamente spiegato che la legge esclude dal divieto solamente “le normali e permanenti insegne indicative delle sedi” dei partiti, non quelle create ad hoc per la campagna elettorale.
Tutti abbiamo compreso la motivazione di queste disposizioni: evitare che le liste distribuiscano manifesti ed immagini elettorali sul territorio con la scusa dell’affitto di spazi privati (con visibilità pubblica). In questo modo infatti si elude un chiaro divieto di legge.
Abbiamo invitato ed invitiamo ad evitare inutili polemiche, a rispettare le regole e ad adottare un atteggiamento di dialogo verso gli avversari e meno da caccia alle streghe. A volte basta una telefonata per segnalare al diretto interessato il proprio errore.
Si riportano (nuovamente) le norme della Legge 36/1997 sull’argomento:
- Art. 2: “Dalla data di apertura della campagna elettorale, …. l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentativi del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.”
- Art. 6: “1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato”. Com’è noto, gli spazi in cui è consentita la propaganda elettorale sono i tabelloni appositamente predisposti sul territorio per tutte le liste. 2. “Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione do quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all’aperto, di cui all’articolo 8. E’ altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.
- “3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti dei movimenti e delle associazioni politiche”.
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