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San Marino: emesso il decreto n.193, in vigore dalle 18 di venerdì

Chiusura dei locali alle 24 e incentivazione dello smart working per le aziende. All'articolo 15 il rafforzamento delle misure di controllo

29 ott 2020
San Marino: emesso il decreto n.193, in vigore dalle 18 di venerdì

In serata è stato pubblicato il nuovo decreto con le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Entrano in vigore alle 18 di venerdì 30 ottobre

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Chiusura dei locali alle 24 e incentivazione dello smart working per le aziende. All'articolo 15 il rafforzamento delle misure di controllo con le forze di polizia che potranno avvalersi anche dell’ausilio dei corpi militari volontari. Le sanzioni vanno dai 500 ai 2.000 euro. Per gli operatori economici non ottemperanti, prevista anche la sospensione temporanea e immediata della licenza d’esercizio per 15 giorni.

Fatte salve le disposizioni di sanificazione, nel decreto si legge che è "fortemente raccomandato, per le attività nelle quali non sia prevista somministrazione di cibi e bevande, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali". Resta fermo il mantenimento di almeno un metro di distanza. 
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Nei locali aperti al pubblico possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone. Con la deroga che i componenti seduti al medesimo tavolo siano membri di un unico nucleo di conviventi.

Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. 

Sono consentite le conferenze, i congressi, sia in luogo pubblico che privato purché siano assicurati posti a sedere distanziati per gli avventori e non sia prevista la somministrazione di cibi o bevande. 

Sono vietate le feste, anche presso i domicili privati, fatta salva la regola della presenza contemporanea di un numero massimo di sei persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi. 

E' consentita l’attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali 

Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche, come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali. Come anticipato dal Segretario Lonfernini, sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive.

Per quanto riguarda le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza, nel decreto si parla di dare mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i conviventi, in assenza delle quali le forze dell’ordine procederanno con la chiusura temporanea, fino a regolarizzazione della posizione.

Si regolamenta anche il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali che sarà svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza. L’accesso ai servizi di trasporto pubblico è consentito unicamente indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si dà mandato all’AASS di presentare al Congresso di Stato un piano di riorganizzazione del servizio al fine di mantenere l’efficienza del trasporto, con particolare attenzione a quello scolastico, prevedendo l’utilizzo di mezzi sia pubblici che privati sufficienti a garantire il distanziamento. 

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono consentiti a condizione che siano in forma statica, venga previsto l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantiscano sempre il distanziamento interpersonale. 

Restano consentite anche le cerimonie religiose e i funerali così come i mercati tradizionali ed i mercati tipici. 

L'articolo 2 regolamenta il distanziamento ne mezzi di trasporto privati. 

Un intervento legislativo che interviene anche sulla Cassa Integrazione Guadagni e sul permesso parentale straordinario per nuclei familiari.


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