A commento della decisione del Giudice d’Appello, Prof. David Brunelli, pubblicata in data 2 agosto 2018, pronuncia dall’esito avverso alla parte civile che ho difeso, reputo doveroso proporre alcune riflessioni.
L’imputato è stato assolto, non tanto perché la sua offesa si configuri come reazione ad una provocazione, ma perché gli addebiti – successivi – rivoltigli dal querelante avrebbero “compensato” l’ingiuria, il tutto in applicazione dell’art.186, comma 1°, c.p..
Il giudice di primo grado ed il Procuratore del Fisco avevano escluso l’applicabilità di tale previsione.
Non condivido la scelta del giudice, nel caso di specie, di avvalersi di una previsione normativa che in effetti gli attribuisce un quantum di discrezionalità notevole, estranea a qualsiasi altra area del diritto penale.
Appena letta la sentenza, stamane, ho tentato una ricerca sommaria – nella giurisprudenza sammarinese – di precedenti casi di applicazione dell’art.186 c.p., comma 1°, senza trovare alcun precedente che rispecchiasse le caratteristiche del caso di specie, quindi il caso rappresenta una forma di applicazione sporadica, se non unica, della norma e del potere discrezionale che da essa discende.
A questo punto, al di là dell’interpretazione dei fatti oggetto del giudizio, c’è da chiedersi sin dove possa questa norma giustificare la discrezionalità del giudice, in un moderno sistema penale, basato sullo stato di diritto, ricordato che il giusto processo è “allergico” all’arbitrio.
Cs avvocato Achille Campagna
L’imputato è stato assolto, non tanto perché la sua offesa si configuri come reazione ad una provocazione, ma perché gli addebiti – successivi – rivoltigli dal querelante avrebbero “compensato” l’ingiuria, il tutto in applicazione dell’art.186, comma 1°, c.p..
Il giudice di primo grado ed il Procuratore del Fisco avevano escluso l’applicabilità di tale previsione.
Non condivido la scelta del giudice, nel caso di specie, di avvalersi di una previsione normativa che in effetti gli attribuisce un quantum di discrezionalità notevole, estranea a qualsiasi altra area del diritto penale.
Appena letta la sentenza, stamane, ho tentato una ricerca sommaria – nella giurisprudenza sammarinese – di precedenti casi di applicazione dell’art.186 c.p., comma 1°, senza trovare alcun precedente che rispecchiasse le caratteristiche del caso di specie, quindi il caso rappresenta una forma di applicazione sporadica, se non unica, della norma e del potere discrezionale che da essa discende.
A questo punto, al di là dell’interpretazione dei fatti oggetto del giudizio, c’è da chiedersi sin dove possa questa norma giustificare la discrezionalità del giudice, in un moderno sistema penale, basato sullo stato di diritto, ricordato che il giusto processo è “allergico” all’arbitrio.
Cs avvocato Achille Campagna
Riproduzione riservata ©