Dopo anni di attesa, si è finalmente sbloccata la situazione relativa agli incentivi previsti dalla c.d. Legge sviluppo del 2017 e dal relativo Decreto applicativo. Tale norma è rimasta in vigore per gli anni 2018, 2019 e 2020 e prevedeva che il 10% delle somme erogate dalle imprese ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di lavoro straordinario e di premi di risultato, venisse caricato sulla SMAC. Pare che sia la volta buona, stando a fonti informali. Non risulta infatti essere stata emanata alcuna circolare esplicativa. Sono esclusi i dipendenti delle imprese a prevalente partecipazione pubblica ed è presente un limite massimo rispetto alle somme oggetto dell’incentivo: 1) fino ad un massimo di 2.500 euro all’anno per il lavoro straordinario; 2) fino ad un massimo di 5.000 euro all’anno per i premi di risultato. Il massimo accreditabile sulla SMAC è quindi pari a 250 euro per ognuno dei 3 anni nel caso 1) ed a 500 euro per ognuno dei 3 anni nel caso 2). L’intoppo si era formato in merito all’individuazione dei criteri previsti per i premi di risultato. La legge sviluppo ed il Decreto applicativo indicavano infatti parametri molto precisi e stringenti affinché gli incentivi potessero essere erogati. Un bel grattacapo per chi dovesse verificarne la compatibilità. Sembra che la decisione assunta sia stata quella di considerare tutti quelli presenti negli IGR-G. Soluzione del tutto condivisibile, visto che si sarebbero potuti creare non pochi contenziosi. Il condizionale è d’obbligo, per evitare eventuali spiacevoli sorprese. Per chiunque volesse comprendere in anticipo se ne abbia diritto ed in quale misura, può consultare il proprio modello IGR-G relativo agli anni 2028, 2019 e 2020 (le caselle sono quelle indicate nella tabella allegata), oppure recarsi presso i nostri uffici; tramite specifica delega possiamo scaricare la documentazione.
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