Per la Segreteria di Stato alle Finanze è un tassello fondamentale per il completamento della cornice normativa sui servizi di investimento collettivo. La legge che disciplina il trattamento fiscale dei fondi comuni di investimento sammarinese e delle relative società di gestione, appena approvata dal Consiglio Grande e Generale, vuole creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di una industria sammarinese della gestione collettiva del risparmio, un comparto nel quale – fino ad oggi – la Repubblica aveva un ruolo meramente distributivo di prodotti di diritto estero.
La legge delinea un regime fiscale articolato su diversi livelli: per i redditi della società di gestione, l’aliquota è del 12%, rispetto a quella ordinaria del 19, prevista solo per la parte di base imponibile proporzionalmente imputabile ai ricavi da servizi di gestione individuale.
Alla società di gestione è stato inoltre riconosciuto un credito di imposta parametrato alle ritenute applicate su retribuzioni superiori a un determinato livello. Un credito si può utilizzare per compensare le somme che la società deve versare per le ritenute complessive sui redditi di lavoro dipendente.
In sostanza, spiega la Segreteria alle finanze, questo meccanismo vuole contenere il costo del lavoro che le società di gestione devono sostenere per retribuire professionisti altamente specializzati e difficilmente reperibili in Repubblica.
Per i redditi prodotti dal patrimonio dei fondi è prevista l’esenzione, con alcune eccezioni, se provengono da beni diversi dagli strumenti finanziari. Questa scelta ricalca le altre giurisdizioni che configurano il fondo di investimento come soggetto “lordista”. Nessuna tassazione sui proventi e le plusvalenze che percepiscono i partecipanti ai fondi, fermo restando l’applicazione della “euroritenuta” nei casi previsti dall’accordo con l’Unione Europea.
San Marino ha voluto attivare la leva di un regime fiscale agevolato per sostenere la competitività di una industria appena nata e che deve confrontarsi con piazze finanziarie già sviluppate, senza però sconfinare in pratiche fiscali dannose, in un contesto internazionale che, sottolinea la Segreteria alle finanze, vede la Repubblica impegnata a perseguire standard normativi e operativi adeguati alle migliori pratiche.
La legge delinea un regime fiscale articolato su diversi livelli: per i redditi della società di gestione, l’aliquota è del 12%, rispetto a quella ordinaria del 19, prevista solo per la parte di base imponibile proporzionalmente imputabile ai ricavi da servizi di gestione individuale.
Alla società di gestione è stato inoltre riconosciuto un credito di imposta parametrato alle ritenute applicate su retribuzioni superiori a un determinato livello. Un credito si può utilizzare per compensare le somme che la società deve versare per le ritenute complessive sui redditi di lavoro dipendente.
In sostanza, spiega la Segreteria alle finanze, questo meccanismo vuole contenere il costo del lavoro che le società di gestione devono sostenere per retribuire professionisti altamente specializzati e difficilmente reperibili in Repubblica.
Per i redditi prodotti dal patrimonio dei fondi è prevista l’esenzione, con alcune eccezioni, se provengono da beni diversi dagli strumenti finanziari. Questa scelta ricalca le altre giurisdizioni che configurano il fondo di investimento come soggetto “lordista”. Nessuna tassazione sui proventi e le plusvalenze che percepiscono i partecipanti ai fondi, fermo restando l’applicazione della “euroritenuta” nei casi previsti dall’accordo con l’Unione Europea.
San Marino ha voluto attivare la leva di un regime fiscale agevolato per sostenere la competitività di una industria appena nata e che deve confrontarsi con piazze finanziarie già sviluppate, senza però sconfinare in pratiche fiscali dannose, in un contesto internazionale che, sottolinea la Segreteria alle finanze, vede la Repubblica impegnata a perseguire standard normativi e operativi adeguati alle migliori pratiche.
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