33 voti a favore, 8 contrari, 1 astenuto. Con questo esito si è concluso questa mattina alle 6 e 30 la lunga maratona parlamentare per l’adozione della legge di riforma del mercato del lavoro. Una normativa che si appresta a regolamentare in maniera rinnovata il mondo del lavoro a 15 anni esatti dalla precedente, approvata proprio nel settembre del 1989, la legge sul collocamento Per l’intera nottata i consiglieri hanno affrontato, articolo per articolo, l’intero testo legislativo. Numerosi gli emendamenti presentati, molti dei quali dal gruppo consigliare Sinistra Unita, che dopo l’ostruzionismo della giornata precedente ha proseguito la sua azione di contrasto. “Era nostro dovere andare fino in fondo – spiega Ivan Foschi - per rispetto verso quei lavoratori che hanno scioperato per 90 ore quest’estate e quei 2800 che hanno sottoscritto la petizione. Da loro – aggiunge Foschi – abbiamo ricavato la forza e la motivazione per tenere duro nella ns. battaglia”. Ma sinistra unita non si da per vinta e nonostante l’approvazione annuncia nuove battaglie, prima fra tutte la possibilità di un referendum abrogativo. “Questa legge – ha dichiarato il Segretario di Stato al Lavoro, Paride Andreoli – porterà modernizzazione nel sistema sammarinese, favorirà lo sviluppo dell’occupazione tutelerà il lavoro e assicurerà una maggiore competitività del sistema economico sammarinese”.
Cosa prevede la legge di riforma del mercato del lavoro
I primi articoli della legge ridisegnano le competenze e composizione della Commissione del lavoro; l’istituzione del comitato esecutivo per il lavoro e la formazione nonché la creazione di una sezione orientamento all’impiego all’interno dell’ufficio del lavoro. La legge disegna poi i compiti della sezione Ispettorato del Lavoro e la ristrutturazione dell’ Ufficio del lavoro. All’articolo nove si entra nelle nuove norme del collocamento, con la richiesta numerica e nominativa; con l’approvazione in extremis di un emendamento ripresentato dal governo. La novità e’ rappresentata dal fatto che le assunzioni nominative devono essere tutte a tempo indeterminato, e l’Ufficio del Lavoro e’ tenuto a evadere la richiesta in un periodo che va da 2 a 4 giorni dal ricevimento della stessa.
E siamo alle nuove tipologie contrattuali, da quello di lavoro in praticato, finalizzato all’assunzione e che ha durata massima di 18 mesi, dove, dal terzo mese, nel caso il contraente intenda proseguire il rapporto, si trasforma in assunzione a tempo indeterminato e dove il 75 per cento dei contributi è a carico dello stato. Poi c’e’ l’assunzione in addestramento, a tempo determinato, fino a 12 mesi, riservato ai giovani tra i 18 e 23 anni. All’articolo 12 è previsto il contratto di inserimento lavorativo, finalizzato al ritorno al lavoro di determinate categorie di lavoratori. Sempre per i giovani sono previste forme quali il tirocinio formativo e gli stages aziendali.
Si prosegue con le forme di lavoro; da quelle a tempo determinato, temporaneo, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che non potranno superare in tutto i 36 mesi. Gli articoli finali elencano i casi di distacco, i lavori accessori e occasionali e la certificazione dei rapporti di lavoro.
Cosa prevede la legge di riforma del mercato del lavoro
I primi articoli della legge ridisegnano le competenze e composizione della Commissione del lavoro; l’istituzione del comitato esecutivo per il lavoro e la formazione nonché la creazione di una sezione orientamento all’impiego all’interno dell’ufficio del lavoro. La legge disegna poi i compiti della sezione Ispettorato del Lavoro e la ristrutturazione dell’ Ufficio del lavoro. All’articolo nove si entra nelle nuove norme del collocamento, con la richiesta numerica e nominativa; con l’approvazione in extremis di un emendamento ripresentato dal governo. La novità e’ rappresentata dal fatto che le assunzioni nominative devono essere tutte a tempo indeterminato, e l’Ufficio del Lavoro e’ tenuto a evadere la richiesta in un periodo che va da 2 a 4 giorni dal ricevimento della stessa.
E siamo alle nuove tipologie contrattuali, da quello di lavoro in praticato, finalizzato all’assunzione e che ha durata massima di 18 mesi, dove, dal terzo mese, nel caso il contraente intenda proseguire il rapporto, si trasforma in assunzione a tempo indeterminato e dove il 75 per cento dei contributi è a carico dello stato. Poi c’e’ l’assunzione in addestramento, a tempo determinato, fino a 12 mesi, riservato ai giovani tra i 18 e 23 anni. All’articolo 12 è previsto il contratto di inserimento lavorativo, finalizzato al ritorno al lavoro di determinate categorie di lavoratori. Sempre per i giovani sono previste forme quali il tirocinio formativo e gli stages aziendali.
Si prosegue con le forme di lavoro; da quelle a tempo determinato, temporaneo, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che non potranno superare in tutto i 36 mesi. Gli articoli finali elencano i casi di distacco, i lavori accessori e occasionali e la certificazione dei rapporti di lavoro.
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