In un Paese strano accade molto spesso che le informazioni importanti si vengano a scoprire in maniera indiretta. La scorsa settimana ci fu un incendio in una ditta di Acquaviva. Fiamme alte e nubi nere, che lasciano sorgere anche timori sulla salute degli abitanti della zona, nonostante le pronte smentite delle autorità preposte. Insomma: va tutto bene.
Il “fato” ci portò a conoscenza che in loco si recò il “nuovo” Capo del Servizio Protezione Civile, il Consigliere Fabio Berardi, che per anni ricoprì anche il ruolo di Segretario di Stato.
Nulla da dire sulla persona ed i suoi relativi titoli, appurato che con varie Delibere del Congresso di Stato, pare esserci stato un interpello all'interno della PA, con relativa affissione del bando
di selezione elaborato dalla Commissione incaricata presso l'Albo di Palazzo Pubblico, rispettivamente in data 14 dicembre 2012 e in data 27 dicembre 2012. Quindi fino a qui apparentemente nulla di strano.
Le stranezze in effetti cominciano con la lettura della Delibera che attesta ciò, ossia quella datata 22 Gennaio 2013, n.8 Pratica n.0069, con oggetto: “Disposizioni relative alla nomina del Capo della Protezione Civile”. Le Delibere solitamente hanno dei richiami a precedenti normative in essere e la prima che viene citata nello specifico è Legge 27 gennaio 2006 n.21, “Organizzazione della Protezione Civile”, che
al suo interno -e più specificatamente all'articolo 4- cita testualmente:
“La nomina del Capo del Servizio Protezione Civile è effettuata dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato prioritariamente fra personale in servizio nella Pubblica
Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti (….).
Ribadendo nuovamente di non aver nulla contro le persone, siamo di fatto di fronte ad una nuova scorciatoia che il Congresso di Stato, con tale Delibera, ha attuato contro una normativa di Legge.
Tale norma sancisce che quella nomina spetta al Consiglio Grande e Generale, e che al Congresso di Stato era semplicemente delegato il fatto di proporre un nome (probabilmente dopo l'esito del Bando). Si viene poi a scoprire che il nuovo Capo della Protezione Civile avrà un incarico di tre anni eventualmente rinnovabili, “fatto salvo il superamento del periodo di prova della durata di mesi tre, che conserverà la titolarità dell’incarico di “Direttore A.A.S.L.P.” sino alla conclusione del periodo di prova di cui sopra”, e che, “in caso di rinuncia del dott. Fabio Berardi o di esito negativo del periodo di prova, il conferimento dell’incarico di Capo del Servizio Protezione Civile avverrà secondo l’ordine della graduatoria citata nel prologo”. Si è in tal modo generato l'ennesimo meccanismo a cascata che pare, garantire solo alcune persone a discapito di altre, esautorando di fatto i compiti dello stesso Consiglio Grande e generale.
Nella varie letture delle normative citate all'interno di tale Delibera, non viene assolutamente fatta menzione che tale nomina andrà portata in discussione in Consiglio, neppure dopo gli eventuali 3 mesi di prova, ma che si andrà eventualmente avanti con la graduatoria del Bando di Selezione. Tale modo di operare lascia di stucco poiché è uno delle tante metodologie messe in atto per bypassare le normative.
La chiarezza delle parole citate nelle norme sono lì nero su bianco, e risulta un poco difficile contestarle. A meno che si decida in maniera univoca di farlo. La concertazione, la discussione su questo e tanti altri esempi simili di fatto non è attuata. Vengono calate dall'alto senza remore alcune. E ultimo, ma non meno importante, la questione dell'incompatibilità. La Legge sulla Dirigenza (legge del 31 luglio 2009 n. 108) all'art. 17 stabilisce chiaramente “E’ comunque incompatibile
l’incarico del Dirigente nominato dal Consiglio Grande e Generale con il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale e di Segretario di forze Politiche e Sindacali comunque denominato.”
La stessa Legge, all'art. 6, definisce infine requisiti necessari per l’accesso alla posizione dirigenziale e alla lettera f specifica che per accedere alla posizione non bisogna “ versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla presente legge, previste dal profilo di ruolo,
dalla specifica assegnazione o da norme speciali.” C'è poco da commentare, basterebbe solo applicare le Leggi - che in alcuni casi, come questo, sono chiarissime – invece di ritenersi sempre al di sopra di esse. Il Movimento Civico RETE farà precisa interrogazione parlamentare in merito al caso sopra citato, domandando alle Loro Eccellenze -attuali e future- di farsi garanti e di tutelare ciò che è scritto sulle norme.
Il “fato” ci portò a conoscenza che in loco si recò il “nuovo” Capo del Servizio Protezione Civile, il Consigliere Fabio Berardi, che per anni ricoprì anche il ruolo di Segretario di Stato.
Nulla da dire sulla persona ed i suoi relativi titoli, appurato che con varie Delibere del Congresso di Stato, pare esserci stato un interpello all'interno della PA, con relativa affissione del bando
di selezione elaborato dalla Commissione incaricata presso l'Albo di Palazzo Pubblico, rispettivamente in data 14 dicembre 2012 e in data 27 dicembre 2012. Quindi fino a qui apparentemente nulla di strano.
Le stranezze in effetti cominciano con la lettura della Delibera che attesta ciò, ossia quella datata 22 Gennaio 2013, n.8 Pratica n.0069, con oggetto: “Disposizioni relative alla nomina del Capo della Protezione Civile”. Le Delibere solitamente hanno dei richiami a precedenti normative in essere e la prima che viene citata nello specifico è Legge 27 gennaio 2006 n.21, “Organizzazione della Protezione Civile”, che
al suo interno -e più specificatamente all'articolo 4- cita testualmente:
“La nomina del Capo del Servizio Protezione Civile è effettuata dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato prioritariamente fra personale in servizio nella Pubblica
Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti (….).
Ribadendo nuovamente di non aver nulla contro le persone, siamo di fatto di fronte ad una nuova scorciatoia che il Congresso di Stato, con tale Delibera, ha attuato contro una normativa di Legge.
Tale norma sancisce che quella nomina spetta al Consiglio Grande e Generale, e che al Congresso di Stato era semplicemente delegato il fatto di proporre un nome (probabilmente dopo l'esito del Bando). Si viene poi a scoprire che il nuovo Capo della Protezione Civile avrà un incarico di tre anni eventualmente rinnovabili, “fatto salvo il superamento del periodo di prova della durata di mesi tre, che conserverà la titolarità dell’incarico di “Direttore A.A.S.L.P.” sino alla conclusione del periodo di prova di cui sopra”, e che, “in caso di rinuncia del dott. Fabio Berardi o di esito negativo del periodo di prova, il conferimento dell’incarico di Capo del Servizio Protezione Civile avverrà secondo l’ordine della graduatoria citata nel prologo”. Si è in tal modo generato l'ennesimo meccanismo a cascata che pare, garantire solo alcune persone a discapito di altre, esautorando di fatto i compiti dello stesso Consiglio Grande e generale.
Nella varie letture delle normative citate all'interno di tale Delibera, non viene assolutamente fatta menzione che tale nomina andrà portata in discussione in Consiglio, neppure dopo gli eventuali 3 mesi di prova, ma che si andrà eventualmente avanti con la graduatoria del Bando di Selezione. Tale modo di operare lascia di stucco poiché è uno delle tante metodologie messe in atto per bypassare le normative.
La chiarezza delle parole citate nelle norme sono lì nero su bianco, e risulta un poco difficile contestarle. A meno che si decida in maniera univoca di farlo. La concertazione, la discussione su questo e tanti altri esempi simili di fatto non è attuata. Vengono calate dall'alto senza remore alcune. E ultimo, ma non meno importante, la questione dell'incompatibilità. La Legge sulla Dirigenza (legge del 31 luglio 2009 n. 108) all'art. 17 stabilisce chiaramente “E’ comunque incompatibile
l’incarico del Dirigente nominato dal Consiglio Grande e Generale con il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale e di Segretario di forze Politiche e Sindacali comunque denominato.”
La stessa Legge, all'art. 6, definisce infine requisiti necessari per l’accesso alla posizione dirigenziale e alla lettera f specifica che per accedere alla posizione non bisogna “ versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla presente legge, previste dal profilo di ruolo,
dalla specifica assegnazione o da norme speciali.” C'è poco da commentare, basterebbe solo applicare le Leggi - che in alcuni casi, come questo, sono chiarissime – invece di ritenersi sempre al di sopra di esse. Il Movimento Civico RETE farà precisa interrogazione parlamentare in merito al caso sopra citato, domandando alle Loro Eccellenze -attuali e future- di farsi garanti e di tutelare ciò che è scritto sulle norme.
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