Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che inserisce la repubblica nella white list italiana.
Relazioni positive tra i due paesi anche nei fatti.
A febbraio l'uscita dalla blacklist italiana dopo che per l'Europa San marino, grazie alla sottoscrizione dei vari accordi bilaterali, su modello OCSE, era già tra i paesi collaborativi.
Alla fine del 2014 l'annuncio dell'ingresso nella lista bianca fiscale,
conseguente ad un giudizio di effettività dello scambio di informazioni tra le due giurisdizioni come previsto dal DTA, l'accordo contro le doppie imposizioni.
Una pagella di effettività nella collaborazione tra i due stati che determina anche un riconoscimento in termini di autorevolezza della repubblica a livello multilaterale.
Tasselli che sancisono il nuovo volto di una economia che ha definitivamente superato le ombre.
Nel contesto delle realzioni tra Italia e San Marino ci sono ulteriori passaggi che si attendono e andranno a completare il quadro dal punto di vista formale e saranno nell'ambito del settore finanziario e bancario.
VA
DECRETO 29 dicembre 2014
Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Vista la legge 19 luglio 2013, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177, con la quale e' stata ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, nonche' il relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, entrambi entrati in vigore il 3 ottobre 2013, il cui art. 26 rispecchia i piu' recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; Considerato che la medesima Convenzione contiene una disciplina sullo scambio di informazioni che consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239;
Ritenuta la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 4
settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'elenco degli Stati con i quali
e' attuabile lo scambio di informazioni
All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e' inserito il seguente Stato: «58-bis) San Marino».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014
Il Ministro: Padoan
Relazioni positive tra i due paesi anche nei fatti.
A febbraio l'uscita dalla blacklist italiana dopo che per l'Europa San marino, grazie alla sottoscrizione dei vari accordi bilaterali, su modello OCSE, era già tra i paesi collaborativi.
Alla fine del 2014 l'annuncio dell'ingresso nella lista bianca fiscale,
conseguente ad un giudizio di effettività dello scambio di informazioni tra le due giurisdizioni come previsto dal DTA, l'accordo contro le doppie imposizioni.
Una pagella di effettività nella collaborazione tra i due stati che determina anche un riconoscimento in termini di autorevolezza della repubblica a livello multilaterale.
Tasselli che sancisono il nuovo volto di una economia che ha definitivamente superato le ombre.
Nel contesto delle realzioni tra Italia e San Marino ci sono ulteriori passaggi che si attendono e andranno a completare il quadro dal punto di vista formale e saranno nell'ambito del settore finanziario e bancario.
VA
DECRETO 29 dicembre 2014
Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Vista la legge 19 luglio 2013, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177, con la quale e' stata ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, nonche' il relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, entrambi entrati in vigore il 3 ottobre 2013, il cui art. 26 rispecchia i piu' recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; Considerato che la medesima Convenzione contiene una disciplina sullo scambio di informazioni che consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239;
Ritenuta la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 4
settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'elenco degli Stati con i quali
e' attuabile lo scambio di informazioni
All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e' inserito il seguente Stato: «58-bis) San Marino».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014
Il Ministro: Padoan
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