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San Marino Academy: rigettate le accuse di 'persuasione'

In ordine all''accordo raggiunto tra Procura Federale e San Marino Academy relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di squalifica e 250 euro di ammenda, la società del Titano rigetta l’ipotesi di “tentativo di persuasione”.

28 feb 2023
Foto: San Marino Academy
Foto: San Marino Academy

Dopo aver raggiunto l'accordo con la procura federale sulla squalifica di un mese per Carlo Chiarabini e 250 euro di ammenda. La San Marino Academy rigetta le accuse di persuasione sostenendo che: “l’unico fatto contestabile è di natura amministrativo-burocratica”.

Qui di seguito riportiamo il comunicato della Procura Federale e quello della San Marino Academy:

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Carlo CHIARABINI e della società SAN MARINO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO CHIARABINI, all’epoca inquadrato nell’albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore UEFA A - cod. 132.145 tesserato per la Società San Marino Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nell’agosto 2022, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. A.S.A.R. Accademia Calcio Riccione al fine di persuadere gli stessi a tesserarsi per la società San Marino Academy nella stagione sportiva seguente;

SAN MARINO ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; 

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Primo TOCCACELI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN MARINO ACADEMY, e dal Sig. Carlo CHIARABINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica per il Sig. Carlo CHIARABINI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SAN MARINO ACADEMY; 

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


COMUNICATO STAMPA

San Marino Academy: rigettate le accuse di “persuasione”, ammenda per vizio amministrativo

A seguito della sanzione elevata venerdì 24 febbraio u.s. della Procura Federale della FIGC a carico della San Marino Academy e del suo dirigente Carlo Chiarabini, nonché in considerazione delle imprecisioni a più vie riportate, con l’obiettivo di chiarire l’inciampo burocratico-amministrativo alla base e l’assoluta inesistenza di “tentativi di persuasione di giovani calciatori”, siamo a condividere queste poche righe.

Come si può evincere dal Comunicato Ufficiale della FIGC (CU 257/AA) la sola violazione contestata è legata al “divieto, per tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico di trattare direttamente o indirettamente calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura tecnica”. È dunque sufficiente leggere la sentenza stessa per rendersi conto che, nonostante la gravità delle accuse rivolte (in toto rigettate), l’unico fatto contestabile è di natura amministrativo-burocratica, in quanto Chiarabini – Responsabile di Settore Giovanile per la San Marino Academy – è altresì tesserato nell’Albo dei Tecnici (condizione prevista e normata a livello federale italiano). Del resto, pratiche quali l’illegittimo tentativo di persuadere calciatori minorenni a trasferirsi in una diversa società, prevedono sanzioni decisamente più severe, nel condiviso obiettivo di limitare pratiche non tutelanti club e giocatori stessi. Nulla però centra con la questione in oggetto nella quale, peraltro, i due calciatori coinvolti – liberi e svincolati – avevano deciso autonomamente, liberamente e legittimamente di valutare un’esperienza diversa. I documenti agli atti, nonché le testimonianze rese dai genitori dei ragazzi, sono elementi che inequivocabilmente provano come Chiarabini abbia agito in maniera corretta, limitandosi ad illustrare – in qualità di Responsabile di Settore Giovanile – le diverse attività sportive proposte della San Marino Academy, nonché la sua organizzazione tecnica.

Ciò di cui non si era a conoscenza e per la quale si è chiamati a scontare sanzione è che, per illustrare le sopracitate informazioni, Chiarabini avrebbe dovuto preventivamente sospendersi dall’Albo dei Tecnici. Di fatto, l’unico fatto contestato nella sanzione della Procura Federale in oggetto, a mente delle pesanti ed infondate accuse mosse in sede di segnalazione. Del resto, la Procura Federale stessa – non dando atto a procedere con alcun deferimento, vista l’insussistenza nel merito delle accuse – ha rilevato il mero vizio burocratico di cui sopra, rigettando l’ipotesi di “tentativo di persuasione”. Inoltre, a Chiarabini è stata riconosciuta l’assoluta estraneità alle accuse e l’operato in totale buona fede.

Queste brevi considerazioni, che illustrano il reale andamento dei fatti e la natura burocratica-amministrativa della violazione contestata in sede di giustizia sportiva, intendono fare chiarezza su un fatto di cui si è letto e parlato impropriamente nei giorni scorsi. Si è inteso qui approfondire quanto, superficialmente trasmesso alla comunità, può pericolosamente risolversi in attribuzioni senza fondamento alle quali la San Marino Academy e Carlo Chiarabini, non oggi ma da tanti anni, hanno dimostrato coi fatti di essere totalmente estranei.








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