Scadono a novembre 2018 i termini per l'esigibilità delle somme giacenti nei cosiddetti “conti dormienti”, ovvero somme - non inferiori a 100 euro - che sono state per così dire “dimenticate” su libretti di risparmio bancari e postali, conti correnti, azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento, assegni circolari, mai toccati negli ultimi venti anni e proprio per questo finiti nell'apposito Fondo Rapporto Dormienti, istituito dieci anni fa.
Lo comunica il Ministero dell’Economia e lo ricorda a tutti gli italiani residenti in territorio sammarinese l'Ambasciata d'Italia allo scopo di consentire ai diretti interessati di effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di questi conti e poter inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile. Procedure di rimborso che sono affidate a Consap Spa, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Le domande possono essere presentate on line tramite Portale Unico oppure per raccomandata. Banche, poste e altri intermediari avranno poi l'obbligo di inoltrare al titolare del rapporto – riferisce la nota ministeriale – l'invito ad impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di ricezione, ponendo l'accento sul fatto che decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme in questione verranno devolute al Fondo. Va da sé che il conto non si estingua se entro gli stessi termini, vengano effettuate operazioni e movimentazioni su iniziativa del titolare o di terzi delegati.
Lo comunica il Ministero dell’Economia e lo ricorda a tutti gli italiani residenti in territorio sammarinese l'Ambasciata d'Italia allo scopo di consentire ai diretti interessati di effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di questi conti e poter inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile. Procedure di rimborso che sono affidate a Consap Spa, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Le domande possono essere presentate on line tramite Portale Unico oppure per raccomandata. Banche, poste e altri intermediari avranno poi l'obbligo di inoltrare al titolare del rapporto – riferisce la nota ministeriale – l'invito ad impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data di ricezione, ponendo l'accento sul fatto che decorso inutilmente tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme in questione verranno devolute al Fondo. Va da sé che il conto non si estingua se entro gli stessi termini, vengano effettuate operazioni e movimentazioni su iniziativa del titolare o di terzi delegati.
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