Dopo aver letto la replica della Direzione Generale della Funzione Pubblica, nonché l’intervista del suo Direttore, sul tema del cosiddetto “appalto mascherine”, ci sentiamo di far presente ai cittadini quanto segue. È evidente che l’ultimo Decreto Legge emanato dal Governo ha disposto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutta una serie di luoghi, compresi quelli pubblici: come spesso detto, condividiamo questa scelta ma facciamo notare che tale misura è stata presa dal Governo senza la minima verifica della effettiva disponibilità dei presidi sanitari prescritti, tanto da rendere necessario un approvvigionamento urgente. Il principio di rotazione per l’acquisto delle mascherine, menzionato dalla DGFP, può essere richiamato solamente in via subordinata rispetto al principio di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza volti al perseguimento del pubblico interesse: serve a evitare che si possano aggiudicare le forniture sempre agli stessi soggetti ma vale, appunto, solo se i soggetti soddisfano tutti, allo stesso modo, i principi primari sopra richiamati. Se il principio di rotazione si applicasse a prescindere (come sembra fare intendere la DGFP), andrebbe di fatto a sostituirsi ai criteri di aggiudicazione previsti per legge, che per gli appalti pubblici sono quelli del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che devono peraltro essere chiaramente enunciati nel bando di gara e non applicati “a piacere” dopo l’esito della stessa. Dalla spiegazione fornita dalla DGFP, poi, si evince come il criterio di rotazione, che dovrebbe essere adottato in fase di aggiudicazione fra concorrenti che avessero offerto condizioni identiche, sia stato applicato erroneamente all’atto della scelta delle imprese con cui avviare la trattativa privata, tramutando tale principio in un vaglio preventivo delle imprese concorrenti (imprese che magari avrebbero potuto offrire condizioni più vantaggiose!). Se ci si iniziasse a comportare così, eleggendo il principio di rotazione a criterio di aggiudicazione, si potrebbe addirittura fare a meno di ogni procedura di appalto affidando, a rotazione, le forniture a imprese a prescindere dalle condizioni offerte! Il che sarebbe ovviamente assurdo. Ma c’è di più. L’identificazione del Congresso di Stato come Responsabile del Provvedimento (verosimilmente postuma, dato che la pagina web delle assegnazioni delle competenze provvedimentali di cui alla legge 160/2011 non è ad oggi consultabile) appare una forzatura enorme: è del tutto evidente che applicando un distorto principio di rotazione preventivo alla partecipazione alle gare e riconducendo infine al Congresso di Stato la responsabilità del provvedimento, si può arrivare a determinare politicamente l’esito di ciascun appalto! Quali sono le “motivazioni” della esclusione della vincitrice della gara d’appalto in favore della seconda classificata? Se si tratta della “non sammarinesità” va rilevato che le norme di tutela in fase pandemica a favore dei fornitori locali sono decadute. Se si tratta della non iscrizione al Registro dei fornitori, il Congresso ha travalicato i propri ambiti dato che il controllo di legittimità spetta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. A proposito: tale Commissione, che esercita il controllo amministrativo preventivo su gare di questo tipo, come si esprimerà rispetto a tutte le anomalie sopra evidenziate? Ci saranno interventi o faremo valere ancora a corrente alternata il principio di urgenza, sanando ex post l’intera procedura di una gara fatta senza seguire i criteri di legge? Ed infine quattro importanti domande, sulla base di quanto riportato in un recente articolo pubblicato su un quotidiano locale: 1. perché è stato abrogato il Decreto Legge n.14/2021, che consentiva procedure di acquisto semplificato di beni collegati all’emergenza Covid, visto che l’emergenza è ancora in corso? 2. Perché l’Iss, che aveva la competenza (post abrogazione del sopra menzionato DL) per l’acquisto di queste mascherine, si è rifiutato di procedere all’acquisto delle stesse presso un ditta italiana (facente parte di un gruppo strutturato leader di mercato e che rifornisce molti enti pubblici e aziende di Stato), che le aveva offerte a 0,29€ cadauna, passando invece tutto al Congresso di Stato? 3. Perché la delibera di aggiudicazione non è stata assunta dal Dipartimento al Territorio, che è Stazione Appaltante ed a cui afferisce l’UO Protezione Civile, titolare del capitolo di spesa? 4. Le ditte sammarinesi vincitrici dell’appalto erano entrambe iscritte al Registro Fornitori alla data di presentazione dell’offerta? Esistevano delle motivazioni di legge per cui l’offerta della ditta italiana poteva comunque essere considerata? Temiamo che anche questa vicenda abbia dimostrato, ancora una volta, l’ennesima forzatura di un esecutivo che, in barba alla elle più elementari regole, arriva nell’indifferenza generale a determinare anche gli esiti delle gare di appalto: è il termometro del grado di degenerazione delle manifestazioni del potere al quale stiamo assistendo ultimamente. E non mancano, in tutto questo, le sempre presenti performance giustificative di qualche azzeccagarbugli assurto al ruolo di boiardo di stato al presunto servizio di quella amministrazione che avrebbe persino la pretesa di riformare.
Repubblica Futura