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L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare sullo scudo fiscale

10 ott 2009
L’Agenzia delle Entrate dirama la circolare sullo scudo fiscale e stila la lista dei Paesi nei quali è possibile effettuare la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all’estero. Sono i 36 Paesi collaborativi con l’Italia sotto il profilo fiscale. Nell’elenco non figura San Marino: chi dunque detiene illegalmente capitali sul Titano potrà solo rimpatriarli. Insieme a San Marino tra i Paesi definiti non collaborativi, anche Svizzera e Principato di Monaco.
Ma sono diverse le novità interpretative contenute nella circolare. Tra queste, quella secondo cui lo scudo fiscale mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova, in base alla quale il contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero non siano frutto di evasione. L’emersione dei capitali illegalmente detenuti all’estero, poi, è ammessa anche qualora le attività siano mantenute oltre i confini italiani tramite trust. Rigorosamente sancito anche il termine del 15 dicembre 2009 per il versamento dell’imposta straordinaria al 5% sui capitali che vengono fatti emergere con lo scudo. Mentre per il completamento delle operazioni di emersione è possibile prendere più tempo, ma in una data ragionevolmente vicina al termine previsto dalla norma.

Silvia Pelliccioni

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