La trasmissione dei dati da un istituto sammarinese alla capogruppo estera è consentita “unicamente se finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata”. Vale a dire che la capogruppo non sammarinese, ha diritto di ottenere dalla controllata che si trova in Repubblica solo le informazioni attinenti quei rapporti che generano l’assunzioni di rischi, ad esempio di credito, a livello di gruppo. Questo il chiarimento inviato dal Congresso di Stato sul decreto legge datato 29 novembre, che fissa le misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Con il decreto, spiega una nota, l’esecutivo vuole dirimere l’impasse generato sul caso Cis-Cassa di Risparmio di Rimini, dopo il parere contrario del garante della privacy allo scambio di dati sensibili per via telematica. Il decreto inoltre vuole rimuovere il rischio di possibili futuri casi di conflitto tra normative diverse, poste entrambe a tutela della riservatezza dei dati. Di fatto la trasmissione dei dati tra capogruppo estera e controllata sammarinese, era già stata disciplinata nel gennaio scorso, con la modifica fatta alla lisf, puntualizza il governo. Ma con il decreto legge si esplicita la non retroattività della norma che prevede, come condizione per la trasmissione dei dati, la presenza di accordi tra Bankitalia e Banca Centrale. Non si tratta, in sostanza, di una modifica della disciplina del segreto bancario
Sonia Tura
Sonia Tura
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