All’ordine del giorno del Consiglio anche il progetto di legge sulle intercettazioni che è stato licenziato con un voto unanime dalla Commissione competente.
E’ una legge eccezionalmente delicata perché deve contemperare le esigenze di indagine con il diritto costituzionale alla riservatezza. Maggioranza e minoranza sono però riusciti ad elaborare un testo condiviso in Commissione, approvandolo all’unanimità e nominando un unico relatore. Il regolamento per l’esecuzione delle intercettazioni dovrà essere emanato dal Congresso di Stato entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Restano vietate in ogni caso le intercettazioni ambientali, ovvero mediante microspie. La captazione di comunicazioni dell’indagato potrà essere richiesta dal giudice inquirente ed autorizzata dal giudice delle intercettazioni, se sussistono gravi indizi di reato e se il reato fa parte dell’elenco previsto all’articolo 3 che contempla svariate fattispecie. In ogni caso il reato deve essere uno di quelli con pena non inferiore alla prigionia di terzo grado.
Le intercettazioni saranno eseguite presso appositi locali nel tribunale dal giudice inquirente che potrà avvalersi di un ufficiale di polizia giudiziaria o di altro personale idoneo. L’inquirente procederà all’esame del materiale che resterà custodito in un archivio riservato prima di venir depositato in cancelleria. Ciò che non ha rilevanza penale dovrà essere immediatamente distrutto, previo consenso del giudice delle intercettazioni. Una volta depositato in cancelleria il materiale potrà essere esaminato ed ascoltato dai difensori dell’indagato. Più complesse le procedure per accedere alle intercettazioni non depositate ai fini dello svolgimento delle indagini.
Luca Salvatori
E’ una legge eccezionalmente delicata perché deve contemperare le esigenze di indagine con il diritto costituzionale alla riservatezza. Maggioranza e minoranza sono però riusciti ad elaborare un testo condiviso in Commissione, approvandolo all’unanimità e nominando un unico relatore. Il regolamento per l’esecuzione delle intercettazioni dovrà essere emanato dal Congresso di Stato entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Restano vietate in ogni caso le intercettazioni ambientali, ovvero mediante microspie. La captazione di comunicazioni dell’indagato potrà essere richiesta dal giudice inquirente ed autorizzata dal giudice delle intercettazioni, se sussistono gravi indizi di reato e se il reato fa parte dell’elenco previsto all’articolo 3 che contempla svariate fattispecie. In ogni caso il reato deve essere uno di quelli con pena non inferiore alla prigionia di terzo grado.
Le intercettazioni saranno eseguite presso appositi locali nel tribunale dal giudice inquirente che potrà avvalersi di un ufficiale di polizia giudiziaria o di altro personale idoneo. L’inquirente procederà all’esame del materiale che resterà custodito in un archivio riservato prima di venir depositato in cancelleria. Ciò che non ha rilevanza penale dovrà essere immediatamente distrutto, previo consenso del giudice delle intercettazioni. Una volta depositato in cancelleria il materiale potrà essere esaminato ed ascoltato dai difensori dell’indagato. Più complesse le procedure per accedere alle intercettazioni non depositate ai fini dello svolgimento delle indagini.
Luca Salvatori
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