In un qualunque Paese normale, la concessione della residenza a cittadini stranieri è legata a regole chiare, più o meno stringenti a seconda delle peculiarità statuali.
Per esempio bastano 5 minuti per capire le caratteristiche necessarie e la procedura da seguire per ottenere un visto di lungo periodo in Lussemburgo. Basta andare sul sito del Ministero degli affari esteri e con tre veloci click si trovano tutte le informazioni necessarie, che sono poche e chiare.
Cosa succede invece a San Marino? A San Marino bastano 5 minuti, e un paio di click sul sito della Segreteria agli Affari Esteri, per capire che non si capisce in base a cosa la Commissione Esteri, un organo politico, conceda le residenze.
La Commissione si pronuncia dopo aver analizzato i documenti verificati dagli uffici preposti e dalla Gendarmeria, basandosi sulla normativa di riferimento.
Si, ma quale normativa? Perché a San Marino non c’è una sola normativa, che regola la concessione di residenza. Ne abbiamo addirittura due!
Una, la legge 118/2010, lascia ampio spazio a interpretazioni, che di volta in volta vengono applicate in maniera più o meno restrittiva a seconda dello stato d’animo dei membri della Commissione in quel momento. Un esempio? “la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che rivestano INCARICHI DIRIGENZIALI in società di diritto sammarinese che occupano un numero SIGNIFICATIVO di dipendenti”. 1? 2? 8? 20 dipendenti? Boh.
La seconda, più fresca di approvazione, è il cosiddetto Decreto Sviluppo di marzo 2014, che stabilisce i criteri che permettono di godere delle agevolazioni concesse dalla cosiddetta Legge sullo Sviluppo di maggio 2013, fra cui la concessione di residenza anagrafica. Qui i requisiti di occupazione richiesti ad un eventuale imprenditore sono un po’ più dettagliati: 5 per attività non produttive, 8 per attività industriali produttive, da realizzarsi per il 60% nei primi 2 anni. Interessante è calcolare il 60% di 8 lavoratori per un attività industriale (4,8 lavoratori da assumere nei primi due anni, il quinto potrà essere “assemblato” a discrezione nei successivi 12 mesi?).
Per concludere, come vi sarete facilmente resi conto, la decisione sulla concessione o no della residenza anagrafica ad un eventuale imprenditore interessato a stabilirsi a San Marino, dipende da due normative diverse fra loro. L'imprenditore può scegliere di volta in volta se affidarsi alla discrezionalità della Commissione prima, direttamente in fase di concessione della residenza richiesta in base alla legge n.118/2010, o dopo, quando la Commissione ha la facoltà di opporsi al rilascio automatico previsto nel Decreto n.29/2014.
I Commissari, almeno quelli di opposizione, hanno espresso più di una volta disagio proprio a causa della poca chiarezza delle normative.
Il primo passo, per evitare di essere considerati degli incoerenti quando si parla di semplificazione normativa come di una necessità, sarebbe quella di andare a modificare la 118/2010 in maniera che ricomprenda tutti i casi possibili e di dettagliare senza possibilità di interpretazione i vari requisiti, così da avere una sola normativa chiara da applicare.
Civico10 ritiene, inoltre, che ai casi già previsti, sarebbe utile aggiungere la concessione di residenza semplificata per motivi economici ad imprenditori che assumano anche solo un solo sammarinese o residente, accompagnata però in questo caso della sottoscrizione di un assicurazione sanitaria privata, così da non pesare sulla sanità pubblica. Anche in questo caso, come per gli altri, andrebbero disciplinati precisi criteri di revoca, che non lascino più spazio a discrezionalità.
Comunicato stampa Civico 10
Per esempio bastano 5 minuti per capire le caratteristiche necessarie e la procedura da seguire per ottenere un visto di lungo periodo in Lussemburgo. Basta andare sul sito del Ministero degli affari esteri e con tre veloci click si trovano tutte le informazioni necessarie, che sono poche e chiare.
Cosa succede invece a San Marino? A San Marino bastano 5 minuti, e un paio di click sul sito della Segreteria agli Affari Esteri, per capire che non si capisce in base a cosa la Commissione Esteri, un organo politico, conceda le residenze.
La Commissione si pronuncia dopo aver analizzato i documenti verificati dagli uffici preposti e dalla Gendarmeria, basandosi sulla normativa di riferimento.
Si, ma quale normativa? Perché a San Marino non c’è una sola normativa, che regola la concessione di residenza. Ne abbiamo addirittura due!
Una, la legge 118/2010, lascia ampio spazio a interpretazioni, che di volta in volta vengono applicate in maniera più o meno restrittiva a seconda dello stato d’animo dei membri della Commissione in quel momento. Un esempio? “la facoltà di concedere la residenza anagrafica in favore di stranieri che rivestano INCARICHI DIRIGENZIALI in società di diritto sammarinese che occupano un numero SIGNIFICATIVO di dipendenti”. 1? 2? 8? 20 dipendenti? Boh.
La seconda, più fresca di approvazione, è il cosiddetto Decreto Sviluppo di marzo 2014, che stabilisce i criteri che permettono di godere delle agevolazioni concesse dalla cosiddetta Legge sullo Sviluppo di maggio 2013, fra cui la concessione di residenza anagrafica. Qui i requisiti di occupazione richiesti ad un eventuale imprenditore sono un po’ più dettagliati: 5 per attività non produttive, 8 per attività industriali produttive, da realizzarsi per il 60% nei primi 2 anni. Interessante è calcolare il 60% di 8 lavoratori per un attività industriale (4,8 lavoratori da assumere nei primi due anni, il quinto potrà essere “assemblato” a discrezione nei successivi 12 mesi?).
Per concludere, come vi sarete facilmente resi conto, la decisione sulla concessione o no della residenza anagrafica ad un eventuale imprenditore interessato a stabilirsi a San Marino, dipende da due normative diverse fra loro. L'imprenditore può scegliere di volta in volta se affidarsi alla discrezionalità della Commissione prima, direttamente in fase di concessione della residenza richiesta in base alla legge n.118/2010, o dopo, quando la Commissione ha la facoltà di opporsi al rilascio automatico previsto nel Decreto n.29/2014.
I Commissari, almeno quelli di opposizione, hanno espresso più di una volta disagio proprio a causa della poca chiarezza delle normative.
Il primo passo, per evitare di essere considerati degli incoerenti quando si parla di semplificazione normativa come di una necessità, sarebbe quella di andare a modificare la 118/2010 in maniera che ricomprenda tutti i casi possibili e di dettagliare senza possibilità di interpretazione i vari requisiti, così da avere una sola normativa chiara da applicare.
Civico10 ritiene, inoltre, che ai casi già previsti, sarebbe utile aggiungere la concessione di residenza semplificata per motivi economici ad imprenditori che assumano anche solo un solo sammarinese o residente, accompagnata però in questo caso della sottoscrizione di un assicurazione sanitaria privata, così da non pesare sulla sanità pubblica. Anche in questo caso, come per gli altri, andrebbero disciplinati precisi criteri di revoca, che non lascino più spazio a discrezionalità.
Comunicato stampa Civico 10
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