Al Segretario Marco Arzilli, che ha l'impudenza di sostenere pubblicamente di voler superare il modello attraverso il quale è il Congresso di Stato a rilasciare licenze, con tutte le conseguenze potenzialmente dannose che ciò comporta (risuonano nelle orecchie di tutti le tangenti richieste, in passato e ci auguriamo non più, per aprire le attività), ricordiamo quanto segue, che lo smentisce nei fatti.
Perché oramai troppi politici sono abituati a tenere in aula un comportamento e poi affermare pubblicamente il contrario.
A marzo 2014, durante la discussione della legge sulle licenze, Arzilli ha riconfermato il modello concessorio in mano al Congresso di Stato per tutte le attività comprese nel decreto 116/2007, a cui ne ha aggiunte altre.
All'articolo 6 della legge stabilisce che può ottenere la licenza chi “ha apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un’attività nei settori di cui all’articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche”. Si noti che i settori indicati sono quelli
più delicati (oro, banche, telecomunicazioni, rifiuti, armi ecc).
Il movimento RETE aveva presentato apposito emendamento proprio per eliminare la concessione di licenze da parte del Congresso, prevedendo una procedura amministrativa e eliminando il decreto 116/2007 in questione, incorporandolo nella legge stessa.
Non c'è altro da aggiungere: lasciamo parlare l'emendamento presentato e bocciato dalla maggioranza su indicazione di Arzilli, che evidentemente non ha alcuna intenzione, al di là dei proclama di piazza, di rinunciare al potere di concedere o meno licenze tramite il Congresso. Emendamento aggiuntivo dell'articolo 10bis alla Legge sulle Licenze.
Art. 10 bis (procedura speciale per il rilascio della licenza ad attività riservate)
1. Per tutte le attività economiche e i settori merceologici riservati elencati nel comma 3 del presente articolo, il rilascio della licenza è soggetto alla valutazione del Dirigente dell’UIAC in accordo con il Dirigente dell’Ufficio di Vigilanza delle Attività Economiche sotto la loro diretta responsabilità.
2. A seguito del rilascio della licenza alle società riservate di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà seguire comunicazione scritta immediata del Dirigente UIAC all’Agenzia di Informazione Finanziaria contenente gli estremi societari dell’attività economica.
3. Seguono la procedura speciale di rilascio della licenza indicata nel precedenti commi 1 e 2 le seguenti attività economiche e settori merceologici:
1) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto
Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
3) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;
4) le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5) le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di ondizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
6) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
7) tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia;
8) tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
10) le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
11) le attività economiche di noleggio senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12) le attività economiche di commissionario;
13) tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;
14) tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche
15) attività di commercio all’ingrosso di bibite e liquori, pellicce, telefoni e preziosi.
4. Per le attività e i settori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 10 e 13 del comma 1 il nulla osta non è necessario quando:
a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e
b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e
c) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico sono residenti in Repubblica.
5. Per il trasferimento di quote o azioni che determini il venire meno del requisito di cui alla lettera b) del comma 4, così come per la nomina di un organo amministrativo che non possieda i requisiti di cui alla lettera c) del comma 4, è necessario il nulla osta preventivo del Dirigente dell'UIAC. Tale disposizione si applica unicamente alle società costituite ai sensi del comma 4.
6. Ricevuto il nulla osta di cui al precedente comma, i successivi trasferimenti di quote o azioni della società e la nomina dei componenti dell’organo amministrativo, non sono soggetti ad ulteriore nulla osta del Dirigente dell'UIAC.
Perché oramai troppi politici sono abituati a tenere in aula un comportamento e poi affermare pubblicamente il contrario.
A marzo 2014, durante la discussione della legge sulle licenze, Arzilli ha riconfermato il modello concessorio in mano al Congresso di Stato per tutte le attività comprese nel decreto 116/2007, a cui ne ha aggiunte altre.
All'articolo 6 della legge stabilisce che può ottenere la licenza chi “ha apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un’attività nei settori di cui all’articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche”. Si noti che i settori indicati sono quelli
più delicati (oro, banche, telecomunicazioni, rifiuti, armi ecc).
Il movimento RETE aveva presentato apposito emendamento proprio per eliminare la concessione di licenze da parte del Congresso, prevedendo una procedura amministrativa e eliminando il decreto 116/2007 in questione, incorporandolo nella legge stessa.
Non c'è altro da aggiungere: lasciamo parlare l'emendamento presentato e bocciato dalla maggioranza su indicazione di Arzilli, che evidentemente non ha alcuna intenzione, al di là dei proclama di piazza, di rinunciare al potere di concedere o meno licenze tramite il Congresso. Emendamento aggiuntivo dell'articolo 10bis alla Legge sulle Licenze.
Art. 10 bis (procedura speciale per il rilascio della licenza ad attività riservate)
1. Per tutte le attività economiche e i settori merceologici riservati elencati nel comma 3 del presente articolo, il rilascio della licenza è soggetto alla valutazione del Dirigente dell’UIAC in accordo con il Dirigente dell’Ufficio di Vigilanza delle Attività Economiche sotto la loro diretta responsabilità.
2. A seguito del rilascio della licenza alle società riservate di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà seguire comunicazione scritta immediata del Dirigente UIAC all’Agenzia di Informazione Finanziaria contenente gli estremi societari dell’attività economica.
3. Seguono la procedura speciale di rilascio della licenza indicata nel precedenti commi 1 e 2 le seguenti attività economiche e settori merceologici:
1) le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto
Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2) le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
3) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;
4) le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5) le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di ondizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
6) le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
7) tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia;
8) tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9) le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
10) le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
11) le attività economiche di noleggio senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12) le attività economiche di commissionario;
13) tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;
14) tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche
15) attività di commercio all’ingrosso di bibite e liquori, pellicce, telefoni e preziosi.
4. Per le attività e i settori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 10 e 13 del comma 1 il nulla osta non è necessario quando:
a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e
b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e
c) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico sono residenti in Repubblica.
5. Per il trasferimento di quote o azioni che determini il venire meno del requisito di cui alla lettera b) del comma 4, così come per la nomina di un organo amministrativo che non possieda i requisiti di cui alla lettera c) del comma 4, è necessario il nulla osta preventivo del Dirigente dell'UIAC. Tale disposizione si applica unicamente alle società costituite ai sensi del comma 4.
6. Ricevuto il nulla osta di cui al precedente comma, i successivi trasferimenti di quote o azioni della società e la nomina dei componenti dell’organo amministrativo, non sono soggetti ad ulteriore nulla osta del Dirigente dell'UIAC.
Riproduzione riservata ©