Il Collegio Garante della costituzionalità delle leggi, non ammettendo il referendum per abolire il quorum del referendum stesso, ha innovato la giurisprudenza costituzionale, con conseguenze spiacevoli per la democraticità della volontà popolare che si esprime appunto nel referendum.
Il Collegio sostiene che una legge qualificata( approvata cioè con 31 voti su 60 del Consiglio Grande e Generale) non può essere sottoposta a referendum, perché di grado superiore rispetto ad una legge ordinaria sottoponibile invece a referendum,
Non esiste però nelle leggi sul referendum, né nelle vecchie, né nella nuova del 2013,divieto di sottoporre a referendum anche le leggi qualificate, mentre non sono sottoponibili le leggi in materia dei diritti fondamentali,tributarie, dei trattati internazionali,ecc. .E’ dunque il contenuto della legge che non può essere messo a referendum e non il contenente e cioè la tipologia della legge stessa, per cui credo che il Collegio abbia preso un abbaglio. Faccio un semplice esempio: Piena esecuzione viene data al trattato fra la RSM ed il Burundi(legge ordinaria,però non sottoponibile a referendum);
Viene innalzata per tutti la pensione a 70 anni ( con legge qualificata e dunque non più sottoponibile a referendum).
Le conseguenze della sentenza che crea giurisprudenza, sono dunque che nessuna legge qualificata può essere sottoposta a referendum, allora un Governo ed una maggioranza astuti emetteranno d’ora in poi solo leggi qualificate, con ciò,Collegio e Governo,decretando la morte del referendum abrogativo .
C’è anche un’altra insidiosa possibilità e cioè che un Governo ed una maggioranza astuti ritirino, cancellino,abroghino le leggi per le quali sono indetti i referendum e che dunque non avranno luogo, salvo poi ripresentarle subito dopo indicandole a maggioranza qualificata e sottraendole così al referendum.
Basta con questi bizantinismi, la volontà popolare deve essere rispettata!.
Comunicato stampa
Sinistra Unita
Roberto Tamagnini
Il Collegio sostiene che una legge qualificata( approvata cioè con 31 voti su 60 del Consiglio Grande e Generale) non può essere sottoposta a referendum, perché di grado superiore rispetto ad una legge ordinaria sottoponibile invece a referendum,
Non esiste però nelle leggi sul referendum, né nelle vecchie, né nella nuova del 2013,divieto di sottoporre a referendum anche le leggi qualificate, mentre non sono sottoponibili le leggi in materia dei diritti fondamentali,tributarie, dei trattati internazionali,ecc. .E’ dunque il contenuto della legge che non può essere messo a referendum e non il contenente e cioè la tipologia della legge stessa, per cui credo che il Collegio abbia preso un abbaglio. Faccio un semplice esempio: Piena esecuzione viene data al trattato fra la RSM ed il Burundi(legge ordinaria,però non sottoponibile a referendum);
Viene innalzata per tutti la pensione a 70 anni ( con legge qualificata e dunque non più sottoponibile a referendum).
Le conseguenze della sentenza che crea giurisprudenza, sono dunque che nessuna legge qualificata può essere sottoposta a referendum, allora un Governo ed una maggioranza astuti emetteranno d’ora in poi solo leggi qualificate, con ciò,Collegio e Governo,decretando la morte del referendum abrogativo .
C’è anche un’altra insidiosa possibilità e cioè che un Governo ed una maggioranza astuti ritirino, cancellino,abroghino le leggi per le quali sono indetti i referendum e che dunque non avranno luogo, salvo poi ripresentarle subito dopo indicandole a maggioranza qualificata e sottraendole così al referendum.
Basta con questi bizantinismi, la volontà popolare deve essere rispettata!.
Comunicato stampa
Sinistra Unita
Roberto Tamagnini
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