Si tratta del primo intervento per regolare il settore.
Riguarda solo le nuove società che intendono operare in questo mercato che devono ottenere il necessario nulla osta del Congresso di Stato e superare il vaglio tecnico della BCS che, preliminarmente, deve verificare il possesso dei requisiti di legge e di vigilanza. Nella circolare rientrano anche:
-la forma giuridica di società per azioni;
-gli assetti proprietari in possesso dei medesimi requisiti di idoneità richiesti agli aderenti al capitale di banche;
-gli oggetti sociali specializzati anche nelle attività creditizia, fiduciaria, di investimento, incompatibili tra loro.
Capitale sociale non inferiore ai minimi: per le società fiduciarie da 500mila euro a 1milione di euro, 750 mila euro invece il minimo per le imprese di investimento.
La conseguenza della circolare, per le società che si costituiranno in futuro, è l’abbandono da parte dell’autorità di vigilanza del modello di finanziaria, e fiduciaria configurata in base alla legge del 1986. Per le società già operanti la novità è nelle nomine degli esponenti aziendali e i loro requisiti. Una tra tutte il definitivo abbandono del gradimento del Congresso di Stato.
Riguarda solo le nuove società che intendono operare in questo mercato che devono ottenere il necessario nulla osta del Congresso di Stato e superare il vaglio tecnico della BCS che, preliminarmente, deve verificare il possesso dei requisiti di legge e di vigilanza. Nella circolare rientrano anche:
-la forma giuridica di società per azioni;
-gli assetti proprietari in possesso dei medesimi requisiti di idoneità richiesti agli aderenti al capitale di banche;
-gli oggetti sociali specializzati anche nelle attività creditizia, fiduciaria, di investimento, incompatibili tra loro.
Capitale sociale non inferiore ai minimi: per le società fiduciarie da 500mila euro a 1milione di euro, 750 mila euro invece il minimo per le imprese di investimento.
La conseguenza della circolare, per le società che si costituiranno in futuro, è l’abbandono da parte dell’autorità di vigilanza del modello di finanziaria, e fiduciaria configurata in base alla legge del 1986. Per le società già operanti la novità è nelle nomine degli esponenti aziendali e i loro requisiti. Una tra tutte il definitivo abbandono del gradimento del Congresso di Stato.
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