Con l’elezione di Ernesto Benedettini e Assunta Meloni, è questa la cifra ufficiale raggiunta dai Capi di Stato, almeno da quando si ha notizia certa della loro esistenza, vale a dire dal 1244, quando salirono alla Suprema Magistratura Oddone Scarito e Filippo da Sterpeto, anche se fino al 1360 i nominativi dei loro successori sono frammentari.
Alla carica di Capitano Reggente non si può rinunciare. In caso di elezione, questa prevale su qualsiasi altra cosa, che deve essere abbandonata.
Nel 1802 Federico Angeli, eletto Capitano Reggente rifiutò la nomina, perchè “pressato dai propri impegni in Urbino”. La rinuncia gli costò 100 scudi.
Nel 1853 Marco Tassini disse no al mandato. Aveva posto come condizione che gli fossero concessi 2 anni di incarico invece dei 6 mesi canonici per portare a termine alcuni suoi progetti di riforma. Richiesta rifiutata e anche per lui la multa fu di 100 scudi.
La durata semestrale dell’incarico venne decretata con gli statuti del 1200. In rarissime occasioni questo periodo venne prolungato.
San Marino ha sempre voluto scongiurare il rischio di creare un potere personale capace di soffocare la collegialità del Consiglio.
Si sono invece verificati casi di durata inferiore durante le due occupazioni subite dalla Repubblica: nel 1503, durante l’occupazione di Cesare Borgia, la durata dell’incarico fu ridotta a 3 mesi, e nel 1739, con l’occupazione del Cardinale Giulio Alberoni, i Capitani Reggenti dovettero lasciare l’incarico dopo nemmeno un mese.
Alla carica di Capitano Reggente non si può rinunciare. In caso di elezione, questa prevale su qualsiasi altra cosa, che deve essere abbandonata.
Nel 1802 Federico Angeli, eletto Capitano Reggente rifiutò la nomina, perchè “pressato dai propri impegni in Urbino”. La rinuncia gli costò 100 scudi.
Nel 1853 Marco Tassini disse no al mandato. Aveva posto come condizione che gli fossero concessi 2 anni di incarico invece dei 6 mesi canonici per portare a termine alcuni suoi progetti di riforma. Richiesta rifiutata e anche per lui la multa fu di 100 scudi.
La durata semestrale dell’incarico venne decretata con gli statuti del 1200. In rarissime occasioni questo periodo venne prolungato.
San Marino ha sempre voluto scongiurare il rischio di creare un potere personale capace di soffocare la collegialità del Consiglio.
Si sono invece verificati casi di durata inferiore durante le due occupazioni subite dalla Repubblica: nel 1503, durante l’occupazione di Cesare Borgia, la durata dell’incarico fu ridotta a 3 mesi, e nel 1739, con l’occupazione del Cardinale Giulio Alberoni, i Capitani Reggenti dovettero lasciare l’incarico dopo nemmeno un mese.
Riproduzione riservata ©