In risposta al comunicato odierno di Unas, la Segreteria intende precisare quanto segue.
In data 30 giugno 2018 scade il termine previsto dall’articolo 47 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 per la comunicazione dell’attività prevalente e quella sussidiaria con l’indicazione dei codici ATECO di riferimento attraverso l’apposito programma OPEC.
Termine, quindi, previsto da una legge approvata circa 10 mesi fa e che, come tale, dovrebbe essere ben noto a tutti da tempo.
Si ricorda che, come prevede la legge, l’operazione richiesta è svolta in esenzione dal pagamento del servizio, come previsto nel medesimo articolo di legge comma 2, e non è previsto nessun ulteriore contributo.
Sentito l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, si precisano due importati elementi indicati in maniera erronea nel comunicato di Unas:
la semplice operazione di indicazione dei codici Ateco relativi all’attività sopra richiamata non richiede alcun ulteriore adempimento o allegazione di documenti;
le sanzioni sono previste solo in caso di mancata comunicazione, che sarebbe in totale violazione di legge, mentre NON vi sono sanzioni per una eventuale comunicazione errata o incompleta.
L’ufficio Industria, Artigianato e Commercio al momento del controllo verificherà la codificazione effettuata e se necessario si interfaccerà con l'utenza in caso ritenga che ci siano codici Ateco più adeguati in relazione all'attività riportata nella licenza.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rimane a disposizione per ogni comunicazione e chiarimento relativo all’applicazione di questa normativa, la cui scadenza applicativa è, come si diceva, nota da oltre 10 mesi, con l’obiettivo di rendere più semplici e chiari possibili gli adempimenti per le imprese.
Crediamo infine importante lavorare per un sistema normativo dove le scadenze, specialmente quando sono così protratte nel tempo rispetto all’emissione della normativa, possano essere rispettare dagli operatori senza richiedere continuamente proroghe.
Comunicato stampa
Segreteria Industria
In data 30 giugno 2018 scade il termine previsto dall’articolo 47 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 per la comunicazione dell’attività prevalente e quella sussidiaria con l’indicazione dei codici ATECO di riferimento attraverso l’apposito programma OPEC.
Termine, quindi, previsto da una legge approvata circa 10 mesi fa e che, come tale, dovrebbe essere ben noto a tutti da tempo.
Si ricorda che, come prevede la legge, l’operazione richiesta è svolta in esenzione dal pagamento del servizio, come previsto nel medesimo articolo di legge comma 2, e non è previsto nessun ulteriore contributo.
Sentito l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, si precisano due importati elementi indicati in maniera erronea nel comunicato di Unas:
la semplice operazione di indicazione dei codici Ateco relativi all’attività sopra richiamata non richiede alcun ulteriore adempimento o allegazione di documenti;
le sanzioni sono previste solo in caso di mancata comunicazione, che sarebbe in totale violazione di legge, mentre NON vi sono sanzioni per una eventuale comunicazione errata o incompleta.
L’ufficio Industria, Artigianato e Commercio al momento del controllo verificherà la codificazione effettuata e se necessario si interfaccerà con l'utenza in caso ritenga che ci siano codici Ateco più adeguati in relazione all'attività riportata nella licenza.
L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rimane a disposizione per ogni comunicazione e chiarimento relativo all’applicazione di questa normativa, la cui scadenza applicativa è, come si diceva, nota da oltre 10 mesi, con l’obiettivo di rendere più semplici e chiari possibili gli adempimenti per le imprese.
Crediamo infine importante lavorare per un sistema normativo dove le scadenze, specialmente quando sono così protratte nel tempo rispetto all’emissione della normativa, possano essere rispettare dagli operatori senza richiedere continuamente proroghe.
Comunicato stampa
Segreteria Industria
Riproduzione riservata ©