Con la presente si prega di informare i cacciatori, tramite i ·mezzi di comunicazione .a vostra disposizione (sito internet, comunicati stampa, .ecc), per provvedere allo smantellamento e alla rimozione degli appostamentì temporanei di caccia su tutto il territorio sammarinese entro la fine dell'esercizio venatorio, stabilita dall'art. 3 del Decreto Delegato 9 agosto 2019 n.125 (Calendario Venatorio 2019-2020) per il 9 febbraio 2020 . Si chiede di dare rapida diffusione della presente nota tra gli iscritti della vostra federazione in modo tale da ricordare loro il rispetto delle indicazioni legislative. Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 1del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98, al termine della stagione venatoria gli appostamenti temporanei devono essere rimossi. - Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'art . 14 del Decreto 5 giugno 1972 n. 18, è vietato l'impianto di appostamenti temporanei senza il consenso del proprietario o possessore del terreno, compresa là proprietà dell'Ecc. Camera. Ai sensi degli artt. 22 e 24 del Decreto 5 giugno 1972 n. 18 e dell'art. 1del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98 si ricorda infine che gli appostamenti temporanei devono essere realizzati con i materiali descritti negli articoli sopra citati (legno, tela, frasche e materiali biodegradabili in genere) e che è espressamente vietato l'utilizzo di tubi innocenti, materiali e strutture destinati a rimanere oltre il periodo dell'eserciz io venatorio. Se gli appostamenti temporanei di caccia non verranno rimossi entro la fine dell'esercizio venatorio, per ogni singola violaz ione verrà comminata la sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art . 3, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117 (da € 400,00= a € 600,00= per ogni singola infrazione). Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
c.s. Tonino Ceccoli (UGRAA)