“Questo giudice è dell’avviso che debba essere decisamente accolta la tesi che esclude la possibilità della iscrizione plurima”. Comincia così, a pagina 28, il lungo passaggio della sentenza con la quale il giudice Ferroni rimanda la verifica dei requisiti numerici dell’USL al magistrato del lavoro, avendo il neonato sindacato incluso nei 500 iscritti iniziali, oltre 150 lavoratori già aderenti a CSdL e CDLS. “E’ proprio in sede di revoca che deve essere verificato se il singolo lavoratore debba reputarsi iscritto all’una o all’altra organizzazione sindacale – si legge ancora nella sentenza – per accertare con preciso conteggio la permanenza dei requisiti minimi”.
Ma Ferroni va oltre precisando che laddove risultasse che il lavoratore è di fatto iscritto a più associazioni sindacali, non dovrebbe essere conteggiato nei requisiti numerici di alcuna di tali associazioni, almeno sin tanto che non abbia compiuto una precisa ed esclusiva opzione. Lo stesso giudice definisce quest’ultima affermazione forse troppo eccessiva e radicale, ma – sostiene – “è l’unica possibile nel sistema sammarinese delle relazioni sindacali. Perché diversamente - continua il magistrato - se, ad esempio, si volesse seguire la tesi per cui il pluri-iscritto deve essere computato a tutte le organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito, si verificherebbe un abuso della libertà e del pluralismo sindacale, capace di compromettere seriamente la dinamica delle relazioni tra le parti”.
Questo sostanzialmente l’appiglio che consentirà a CSdL e CDLS di inoltrare ricorso nei prossimi giorni. Dal canto suo, l’USL ribadisce che vale l’ultima dichiarazione di volontà, perciò considera quei lavoratori suoi iscritti a tutti gli effetti. L’ultima parola spetterà dunque al magistrato del lavoro.
Silvia Pelliccioni
Ma Ferroni va oltre precisando che laddove risultasse che il lavoratore è di fatto iscritto a più associazioni sindacali, non dovrebbe essere conteggiato nei requisiti numerici di alcuna di tali associazioni, almeno sin tanto che non abbia compiuto una precisa ed esclusiva opzione. Lo stesso giudice definisce quest’ultima affermazione forse troppo eccessiva e radicale, ma – sostiene – “è l’unica possibile nel sistema sammarinese delle relazioni sindacali. Perché diversamente - continua il magistrato - se, ad esempio, si volesse seguire la tesi per cui il pluri-iscritto deve essere computato a tutte le organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito, si verificherebbe un abuso della libertà e del pluralismo sindacale, capace di compromettere seriamente la dinamica delle relazioni tra le parti”.
Questo sostanzialmente l’appiglio che consentirà a CSdL e CDLS di inoltrare ricorso nei prossimi giorni. Dal canto suo, l’USL ribadisce che vale l’ultima dichiarazione di volontà, perciò considera quei lavoratori suoi iscritti a tutti gli effetti. L’ultima parola spetterà dunque al magistrato del lavoro.
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