La soglia di riferimento è di 5000 euro: per transazioni, operazioni, negoziazioni pari o superiori a questa cifra, in italia, le regole per la tracciabilità del denaro, subiranno un giro di vite. Non potranno più essere aperti libretti di deposito al portatore, se non con somme inferiori, e quelli esistenti dovranno essere regolarizzati entro il 30 giugno 2009, estinguendoli, prelevando la somma in eccedenza o trasformandoli in libretti nominativi.
Gli assegni per somme pari o superiori a 5000 euro, dovranno essere obbligatoriamente “non trasferibili”. Quelli per importi inferiori potranno invece continuare ad essere trasferibili, ma le girate dovranno essere completate con il codice fiscale del girante. Questa regola avrà inevitabili riflessi anche nel sistema economico sammarinese quando l’assegno oggetto della transazione viene tratto su una banca italiana.
In linea generale, se un soggetto sammarinese, persona fisica o giuridica, interviene nella circolazione di un assegno di importo inferiore a 5000 euro - ad esempio perché riceve un pagamento - dovrà fare molta attenzione, soprattutto se sono state apposte più girate, verificando se tutte le girate sono accompagnate dal codice fiscale.
Anche in questo caso, comunque, se il soggetto sammarinese intende trasferire il titolo ad altro soggetto terzo che non sia una banca, dovrà obbligatoriamente trascrivere il proprio codice fiscale.
Diverso è invece il caso del soggetto sammarinese che abbia ricevuto l’assegno, pur regolare, di importo inferiore a 5000 euro, e lo vada a negoziare per l’incasso presso una banca sammarinese.
La normativa italiana, difatti, prevede che non è necessaria l’apposizione del codice fiscale dell’ultimo girante dell’assegno che negozia il titolo presso una banca o presso le poste italiane. Sull’applicabilità di tale disposto, nel caso in cui la banca negoziatrice sia una banca sammarinese è stato avanzato, da parte della Segreteria di Stato per le Finanze, uno specifico quesito al Ministero delle Finanze italiano, sul quale sono tuttora in corso gli approfondimenti.
In ogni caso in questa prima fase di attuazione della normativa italiana è consigliabile agli operatori economici sammarinesi, la massima attenzione ogni qualvolta si trovano di fronte ad un assegno italiano trasferibile.
A San Marino, anche dopo il 30 aprile, non cambia nulla nell’immediato per quel che riguarda i libretti al portatore, che però, in base a quanto previsto nel progetto di legge antiriciclaggio attualmente in definizione, verranno progressivamente eliminati, in ottemperanza alle raccomandazioni dei competenti organismi internazionali. La stessa normativa abbasserà dagli attuali 15.500 a 15.000 la somma oltre la quale le transazioni, di qualsiasi tipo, potranno avvenire solo mediante soggetti abilitati e cioè banche o finanziarie.
Gli assegni per somme pari o superiori a 5000 euro, dovranno essere obbligatoriamente “non trasferibili”. Quelli per importi inferiori potranno invece continuare ad essere trasferibili, ma le girate dovranno essere completate con il codice fiscale del girante. Questa regola avrà inevitabili riflessi anche nel sistema economico sammarinese quando l’assegno oggetto della transazione viene tratto su una banca italiana.
In linea generale, se un soggetto sammarinese, persona fisica o giuridica, interviene nella circolazione di un assegno di importo inferiore a 5000 euro - ad esempio perché riceve un pagamento - dovrà fare molta attenzione, soprattutto se sono state apposte più girate, verificando se tutte le girate sono accompagnate dal codice fiscale.
Anche in questo caso, comunque, se il soggetto sammarinese intende trasferire il titolo ad altro soggetto terzo che non sia una banca, dovrà obbligatoriamente trascrivere il proprio codice fiscale.
Diverso è invece il caso del soggetto sammarinese che abbia ricevuto l’assegno, pur regolare, di importo inferiore a 5000 euro, e lo vada a negoziare per l’incasso presso una banca sammarinese.
La normativa italiana, difatti, prevede che non è necessaria l’apposizione del codice fiscale dell’ultimo girante dell’assegno che negozia il titolo presso una banca o presso le poste italiane. Sull’applicabilità di tale disposto, nel caso in cui la banca negoziatrice sia una banca sammarinese è stato avanzato, da parte della Segreteria di Stato per le Finanze, uno specifico quesito al Ministero delle Finanze italiano, sul quale sono tuttora in corso gli approfondimenti.
In ogni caso in questa prima fase di attuazione della normativa italiana è consigliabile agli operatori economici sammarinesi, la massima attenzione ogni qualvolta si trovano di fronte ad un assegno italiano trasferibile.
A San Marino, anche dopo il 30 aprile, non cambia nulla nell’immediato per quel che riguarda i libretti al portatore, che però, in base a quanto previsto nel progetto di legge antiriciclaggio attualmente in definizione, verranno progressivamente eliminati, in ottemperanza alle raccomandazioni dei competenti organismi internazionali. La stessa normativa abbasserà dagli attuali 15.500 a 15.000 la somma oltre la quale le transazioni, di qualsiasi tipo, potranno avvenire solo mediante soggetti abilitati e cioè banche o finanziarie.
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