Ruolo delicato, quello dell'operatore dell'Informazione, da qui una serie di doveri nei confronti della persona: innanzitutto quello di non discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, orientamento sessuale, o altro. Il codice deontologico si occupa poi del sottile bilanciamento tra privacy e diritto di cronaca. La regola fondamentale è che non si possano pubblicare notizie sulla vita privata dei cittadini se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico. Particolare attenzione è riservata ai minori; con il divieto di pubblicarne il nome qualora siano coinvolti in casi di cronaca, ed evitando possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti. Quindi il capitolo sulla completezza e correttezza dell'informazione; con il rispetto del diritto del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte, o alla replica, se accusato. Viene ribadito inoltre che ogni persona accusata di un reato è innocente fino a condanna definitiva. Un corretto operatore – oltre a verificare sempre e con cura le informazioni - deve indicare le fonti, sempre che queste non chiedano di rimanere riservate. Deve inoltre rendere riconoscibile – nel caso - l'informazione pubblicitaria e non accettare remunerazioni, incarichi o sponsorizzazioni che possano condizionarne l'operato. In caso di sospetta mancata osservanza, di questi doveri professionali, gli operatori dell'informazione sono sottoposti a procedimento disciplinare dall'Autorità Garante dell'Informazione: un organismo a maggioranza di nomina politica, e questo ha suscitato perplessità, in questi mesi, sia da parte del Consiglio d'Europa che dell'Ordine dei Giornalisti italiano. Qualora le responsabilità vengano effettivamente accertate, sono previste una serie di sanzioni; la più grave è la cancellazione del registro.
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